Art. 13

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.".
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Art. 13 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo