Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro QUINTOTitolo VI

Art. 137

Norma finanziaria

In vigore dal 16 set 2010
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-137

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Art. 137 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Norma finanziaria | Portale Normativo