Allegato 2 Norme di attuazioneLibro QUINTOTitolo I

Art. 2

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione

In vigore dal 30 ott 2016
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri: a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; b) il registro delle istanze di prelievo; c) il registro per i processi verbali di udienza; d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; e) il registro delle ordinanze cautelari; f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali; g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato; g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria. 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti. 4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132. 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell', comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-bis) che l'abrogazione del comma 5 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico.
  • Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, nel modificare l'art. 20, comma 1-bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 3) che l'abrogazione del comma 5 del presente articolo ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-and-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione | Portale Normativo