Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro QUARTO›Titolo VI›Capo III
Art. 132
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
In vigore dal 16 set 2010
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-132