Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro QUARTOTitolo VICapo III

Art. 132

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

In vigore dal 16 set 2010
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. 2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza. 3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-132

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Art. 132 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. — Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo | Portale Normativo