Art. 8

Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM

In vigore dal 19 ago 2010
Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione). — Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM | Portale Normativo