Art. 4
Condizioni generali per la commercializzazione
In vigore dal 12 mar 2021
1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell', punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell' o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124#art-4