Art. 6
Identificazione della varietà
In vigore dal 12 mar 2021
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
6. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124#art-6