Art. 6

Identificazione della varietà

In vigore dal 12 mar 2021
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 6. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-25;124#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione). — Identificazione della varietà | Portale Normativo