Libro QUARTO›Titolo III›Capo III›Sez. I

Art. 739

Corsi di formazione

In vigore dal 28 mag 2026
1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata è stabilita con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori, Comando generale o Direzione della Sanità militare. 3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata. 4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-739

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo