Art. 739 · Corsi di formazione
Libro QUARTOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 739

767 / 2493

Corsi di formazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata è stabilita con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale. 3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata. 4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-739