Libro QUARTO›Titolo III›Capo II›Sez. V
Art. 736
Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale
In vigore dal 7 lug 2017
1. I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalità telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell';
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-736