Libro TERZOTitolo IICapo I

Art. 534

Attività negoziale del Ministero della difesa. Rinvio

In vigore dal 26 feb 2014
1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo: a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, gli , commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, emanate ai sensi dell' dello stesso codice dei contratti; c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770; d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l', comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, emanate ai sensi dell', comma 1, dello stesso decreto.

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