Parte VII›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2257
Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare
In vigore dal 31 dic 2023
1. I delegati della rappresentanza militare di cui all', il cui mandato era in corso alla data del 27 maggio 2022, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino alla data di cui all', comma 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare di cui all' le funzioni attribuite alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dagli , comma 3-bis, 287, comma 3, 294, commi 1 e 2, 296, comma 1, 297, comma 4, 546, comma 5, 980, 2188-quinquies, comma 5, 2209-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 nonché dall', commi 1 e 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, dall', comma 3, del decreto legislativo 9 marzo 2001, n. 68, dall', comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dall', comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall', comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2257