Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2254
Cause impeditive
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il personale di cui all', sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2254