Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. IV
Art. 2155
Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro VI, titolo II.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2155