Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 2150
Clausola di salvaguardia per il personale della Polizia di Stato
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al personale della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica l'; resta fermo quanto previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2150