Libro NONO›Titolo I›Capo II›Sez. IV
Art. 2158
Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all', in materia di retribuzione delle forze di completamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2158