Libro OTTAVO›Titolo II›Capo V›Sez. I
Art. 2014
Norme applicabili
In vigore dal 9 ott 2010
1.Alla chiamata alla leva e alla chiamata alle armi nel Corpo degli equipaggi militari marittimi e alle attività dei Consigli di leva di mare e degli uffici di supporto si applicano:
a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi gli articoli: 1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009;
b) le disposizioni del presente capo.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2014