Libro OTTAVO›Titolo II›Capo IV›Sez. IX
Art. 2011
Chiamata alle armi dei riformati, in seguito a visita di revisione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La chiamata alle armi dei riformati, arruolati a seguito di visita di revisione ai sensi dell', è fatta d'ordine del Ministro della difesa.
2. Essi seguono le sorti della loro classe di nascita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2011