Libro OTTAVOTitolo IICapo IVSez. IX

Art. 2012

Nuovi accertamenti sanitari e attitudinali dopo la chiamata alle armi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio - psico - attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il rinvio della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio. 2. Gli arruolati nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alla leva ovvero nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente. 3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purchè sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2012

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