Libro QUINTOTitolo IVCapo IISez. III

Art. 1745

Corsi di specializzazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica: a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria; b) radioterapia e radiodiagnostica; c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica; d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico. 2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre. 3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che: a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione; b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi; c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi. 4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1745

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo