Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. III
Art. 1743
Svolgimento dei corsi di preparazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.
2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.
3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.
4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede, nonché un rappresentante della sanità militare.
5. La votazione alla fine del primo corso è effettuata in cinquantesimi, e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi.
Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantesimi.
6. Per gli esami di diploma la votazione è effettuata in settantesimi e ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.
7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1743