Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 1739
Cancellazione dai ruoli
In vigore dal 9 ott 2010
1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli , l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:
a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni può essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;
b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilità, accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma può aver luogo soltanto se l'interessata è stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;
d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;
e) perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;
f) cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1739