Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. III
Art. 1745
1828 / 2493Corsi di specializzazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:
a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
b) radioterapia e radiodiagnostica;
c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.
2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.
3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che:
a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.
4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1745