Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. VI
Art. 1655
Giuramento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformità al disposto dell', comma 6 e con le formalità stabilite dal regolamento.
2. Il giuramento è effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1655