Art. 1655 · Giuramento
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. VI

Art. 1655

1738 / 2493

Giuramento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformità al disposto dell', comma 6 e con le formalità stabilite dal regolamento. 2. Il giuramento è effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.
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