Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. V
Art. 1589
Sospensione dalle funzioni del grado
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli .
3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1589