Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. VI
Art. 1594
Cessazione dal complemento
In vigore dal 3 ott 2025
1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell', se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1594