Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. V
Art. 1588
Collocamento in congedo assoluto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dall', è rivestito della dignità vescovile o è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1588