Art. 1588 · Collocamento in congedo assoluto
Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. V

Art. 1588

1671 / 2493

Collocamento in congedo assoluto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dall', è rivestito della dignità vescovile o è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1588