Libro QUINTO›Titolo III›Capo I›Sez. II
Art. 1557
Documentazione caratteristica
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza.
2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di "ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente".
3. La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualità positive, dà in servizio rendimento pieno e sicuro.
4. La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che dà in servizio soddisfacente rendimento.
5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
6. Se per uno o più anni non è possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all', valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1557