Libro QUINTOTitolo IIICapo ISez. II

Art. 1553

Anzianità di grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità di grado è assoluta e relativa. 2. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'. 3. Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 4. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto dal decreto stesso. 5. A parità di anzianità assoluta l'anzianità relativa, se non può essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1553

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