Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 135
Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall' del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli ° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell', comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;
f) per le attività di cui agli della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, , sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-135