Libro QUARTOTitolo VIICapo X

Art. 1227

Estensione di norme ai fini dell'avanzamento

In vigore dal 9 feb 2013
1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) , della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; c) , comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; d) , comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93; e) l', comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell', comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1227

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