Art. 15
Norme tecniche
In vigore dal 17 apr 2010
1. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all', comma 3, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49#art-15