Art. 17

Norma di salvaguardia

In vigore dal 17 apr 2010
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maroni, Ministro dell'interno Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. — Norma di salvaguardia | Portale Normativo