Art. 10

Informazione e consultazione del pubblico

In vigore dal 17 apr 2010
1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli . 2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all', comma 3, lettera c), all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. — Informazione e consultazione del pubblico | Portale Normativo