Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 10 mar 2010
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;21#art-5