Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

In vigore dal 10 mar 2010
1. Al codice delle Assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera oo) è abrogata; b) all'articolo 14, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»; c) all'articolo 59, comma 1, lettera e), la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»; d) all'articolo 68, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»; e) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione»; f) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.»; g) all'articolo 68, comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate nei commi 1 e 2»; h) all'articolo 68, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»; i) All'articolo 68 dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.»; l) all'articolo 68 il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»; m) all'articolo 69, comma 1, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»; n) all'articolo 70 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione»; o) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «accordo stesso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.»; p) all'articolo 75, comma 1, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»; q) all'articolo 77, comma 1, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»; r) all'articolo 77 il comma 2 è abrogato; s) all'articolo 77, comma 3, le parole: «il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui al comma 1» t) all'articolo 77, comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; u) all'articolo 79, comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»; v) all'articolo 188, comma 3, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»; z) all'articolo 197, comma 3, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»; aa) la rubrica dell'articolo 204 è sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)»; bb) all'articolo 204 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).»; cc) all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.».
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