Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

In vigore dal 10 mar 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l' e l'Allegato B; Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, la lettera h-quinquies) è soppressa; b) all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»; c) la rubrica del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»; d) all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»; 3) al comma 4 la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»; 5) al comma 8 dopo le parole: «nei commi 1» è inserita la seguente: «, 2»; 6) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»; e) all'articolo 20: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»; 2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse; 3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresì le modalità» sono inserite le seguenti: «e i termini»; f) all'articolo 22: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.»; g) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»; h) all'articolo 25: 1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»; 4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; i) all'articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse; l) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»; m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa; n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa; o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse; p) all'articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.
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