Art. 3

Immissione sul mercato e messa in servizio

In vigore dal 18 ago 2012
1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo. 3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura 'CÈ ai sensi dell'. 4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'. 5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all', dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I. 6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura 'CÈ, questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura 'CÈ indica la conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità. 7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purchè un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. — Immissione sul mercato e messa in servizio | Portale Normativo