Art. 12
Marcatura CE
In vigore dal 6 mar 2010
(Marcatura «CE»)
1. La marcatura di conformità: "CE" è costituita dalle iniziali: "CE", conformemente al modello fornito nell'allegato III.
2. La marcatura CÈ viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.
3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CÈ.
4. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purchè questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CÈ.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17#art-12