Art. 13

Non conformità della marcatura

In vigore dal 6 mar 2010
1. Costituisce marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura ‘CÈ ai sensi del presente decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all'; b) l'assenza della marcatura ‘CÈ, conforme all', commi 1 e 2, ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformità per una macchina; c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura ‘CÈ vietata ai sensi dell', commi 3 e 4. 2. Qualora sia constatata la non conformità della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico provvede ai sensi dell', commi 4 e 6, e dell', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. — Non conformità della marcatura | Portale Normativo