Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 6 mar 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’, l’allegato B, e gli ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Preso atto che la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: (Campo d'applicazione) 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all': a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco; e) i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 6) motori elettrici; n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori. 3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17#art-1

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Art. 1 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. — Campo d'applicazione | Portale Normativo