Capo I

Art. 5

Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS

In vigore dal 10 dic 2016
1. In conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale, in conformità alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e regolamenti. 2. Il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. 4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-31;213#art-5

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Art. 5 Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. — Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS | Portale Normativo