Capo I
Art. 2
Autonomia statutaria
In vigore dal 10 dic 2016
1. Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, nonché con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-31;213#art-2