Capo I
Art. 8
Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca
In vigore dal 16 feb 2010
1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare:
a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale;
b) tre componenti negli altri casi.
2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con riferimento ai mandati già espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-31;213#art-8