Art. 8
Obblighi di formazione del personale
In vigore dal 8 apr 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
b) non provvedono affinché tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilità in modo di essere idoneo all'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;24#art-8