Art. 3
Negata prenotazione
In vigore dal 8 apr 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilità o di mobilità ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall', lettere a) e b) del regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;24#art-3