Art. 12

Disposizioni finali

In vigore dal 8 apr 2009
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate per la finanza pubblica. 2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all', con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Carfagna, Ministro per le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;24#art-12

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Art. 12 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo. — Disposizioni finali | Portale Normativo