Art. 2

Finalità

In vigore dal 17 gen 2025
1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette all'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri. 3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati. 4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalità statistiche nonché per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-2

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